Revisori dei conti dei comuni
La revisione economico-finanziaria dell'attività amministrativa e della contabilità di bilancio del comune è affidata a revisori dei conti esterni, professionisti ufficialmente abilitati.
Nei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la revisione viene effettuata da un singolo revisore, mentre nei comuni con una popolazione superiore a tale cifra, il controllo è svolto da un collegio composto da tre revisori.
Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano, la composizione del collegio dei revisori deve riflettere la distribuzione dei gruppi linguistici, come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
L'incarico ai revisori dei conti è conferito con una delibera del consiglio comunale e ha una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. La votazione per la nomina avviene tramite voto limitato per il collegio e con la maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale per l'organo monocratico. Ogni revisore dei conti non può assumere più di otto incarichi complessivi, inclusi quelli conferiti nell'ambito di forme collaborative intercomunali e nelle comunità comprensoriali.
I revisori dei conti godono di una garanzia di non revocabilità, salvo nei casi in cui non abbiano adempiuto ai propri obblighi. Hanno inoltre diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente. Contestualmente alla nomina, il consiglio comunale stabilisce anche il compenso per i revisori, che non può superare l'importo fissato dalla giunta regionale tramite delibera, sulla base delle tariffe determinate in funzione delle classi demografiche.
Le funzioni dei revisori dei conti sono molto ampie e comprendono il controllo e l’esame dell’intera attività amministrativa dell'ente. I principali compiti assegnati ai revisori dei conti includono:
- Collaborare con il consiglio comunale;
- Esprimere un parere sulla proposta del bilancio di previsione e sulle sue variazioni;
- Redigere una relazione sul rendiconto di gestione annuale.
Nel caso in cui i revisori dei conti riscontrino irregolarità nell’amministrazione, devono informare tempestivamente il consiglio comunale. Se vengono individuati reati di particolare gravità commessi nell’esercizio delle funzioni pubbliche, questi devono essere denunciati all’autorità giudiziaria competente.
Parere sulla proposta del bilancio di previsione
Il parere dei revisori deve contenere una valutazione motivata sulla legittimità e congruità delle previsioni contenute nel bilancio di previsione. I revisori possono inoltre suggerire al consiglio comunale delle misure per garantire la correttezza e attendibilità delle impostazioni proposte. Il consiglio comunale è obbligato ad adottare tali proposte o, qualora non lo faccia, deve fornire una motivazione adeguata per la mancata adozione delle misure suggerite.
Relazione sul rendiconto di gestione
La relazione sul rendiconto di gestione annuale deve attestare la corrispondenza tra il rendiconto stesso e i risultati effettivi della gestione. Inoltre, i revisori devono presentare al consiglio comunale proposte per migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità della gestione.
Altri compiti di vigilanza
I revisori dei conti sono anche incaricati di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con particolare attenzione all’acquisizione delle entrate e all’effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, alla gestione dei beni e alla tenuta degli inventari. Inoltre, è loro compito garantire la corretta applicazione dei contratti collettivi, nonché, per i comuni della provincia di Bolzano, verificare l’applicazione delle norme relative alla copertura dei posti in base alla consistenza dei gruppi linguistici e al rispetto delle normative sul bilinguismo nell’assunzione del personale.
Registro dei revisori dei conti
Ai sensi dell’art. 206 della LR del 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli Enti locali (articolo 22 della legge provinciale del 12.12.2016, n. 25) i revisori dei conti devono essere iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) o all’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL) in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.
Qui viene pubblicato il Registro regionale - sezione di Bolzano per l’anno 2026 ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale del 12.12.2016, n. 25.
Corsi di formazione e aggiornamento
Le Province, al fine dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all’articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le sopra descritte associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti nel Registro, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.
Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1060 del 09.09.2014 e n. 1157 del 06.10.2015 sono state stabilite queste modalità d’attuazione.
E’ stato anche stabilito il programma formativo per i corsi di aggiornamento per l’anno 2026. I corsi vengono organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bolzano (ODCEC) e dall’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL).
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi ogni revisore dei conti deve presentare la domanda tramite il servizio online con accesso tramite SPID o carta servizi alla Ripartizione 7 - Enti locali entro il 31 dicembre di ogni anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è richiesto il conseguimento, nell’arco dell’anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari.
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Ultimo aggiornamento: 23/02/2026