Attività produttive e spettacoli viaggianti

Chiunque desideri esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o di cessione di nastri, dischi, videocassette, musicassette nonché opere cinematografiche o audiovisive, deve darne preventivo avviso all’ Ufficio Vigilanza della Provincia autonoma di Bolzano che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in un apposito registro.

Gli spettacoli viaggianti sono attrazioni da gioco mobili che possono essere installati sul territorio nazionale, su aree pubbliche o private.
La commissione provinciale per spettacoli pubblici verifica, in base alla delibera della Giunta Provinciale n. 1848 del 22.11.2018, l’idoneità della struttura e ne assegna il relativo codice di identificazione.
Per gestire un’attrazione di spettacolo viaggiante, è necessaria inoltre un’autorizzazione rilasciata della giunta provinciale.

Con la legge provinciale del 16.11.2017, n. 18, sono state trasferite ai comuni le funzioni di polizia amministrativa riguardanti le agenzie pubbliche ed il commercio di oggetti preziosi (artt. 115 e 127 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

Agenzie pubbliche di affari: L’articolo 115 del Regio Decreto n. 773/1931 e l’articolo 205 regolamento di esecuzione (Regio decreto n. 635/1940) contengono la disciplina delle agenzie pubbliche di affari.
Mentre fino all’anno 2012 per questa attività era previsto il rilascio di una licenza, ora è prevista solo una comunicazione (che il legislatore però non qualifica come SCIA).
Si tratta di una disciplina residuale, che trova applicazione solo nei casi in cui l‘attività di intermediazione non è disciplinata già da altre specifiche disposizioni di legge (per esempio l’attività di agente immobiliare, l’attività di spedizione, agenzia per il lavoro etc.).

Commercio di oggetti preziosi: Ai sensi dell’articolo 127 del Regio Decreto n. 773/1931 per il commercio di oggetti preziosi sussiste l’obbligo di munirsi di licenza rilasciata dalla competente autorità di sicurezza.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 127, comma 4 T.U.L.P.S. e 245 del relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 635/1940) la compravendita/consegna degli oggetti preziosi può essere effettuata esclusivamente nei locali di vendita o eventuali succursali. Pertanto il commercio ambulante o la vendita porta a porta di oggetti preziosi non è ammissibile. È ammessa solo la vendita a catalogo sotto condizione che l’incaricato non porti con sé oggetti preziosi per la vendita. Con decreto legislativo d.lgs. n. 92/2017 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’esercizio della compravendita di oro, che integrano e sostituiscono in parte le rispettive disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (vedi anche circolare dello Ministero dell’Interno 29.11.2017 prot. 557/PAS/U/017459/12020).

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Ultimo aggiornamento: 26/08/2025