Calcolo dell'IMI
Per il calcolo sono necessari due parametri, cioè la base imponibile e le aliquote.
Base imponibile
- per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale;
- per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore di commercio;
- in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione è calcolato il valore dell'area edificabile senza valutare il valore del fabbricato in corso d'opera;
- per fabbricati di interesse storico o artistico e per fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l'agibilità o l'abitabilità la base imponibile è ridotta del 50% (per i fabbricati di interesse storico o artistico i comuni hanno potestà regolamentare).
Il valore catastale sarà indicato sull'estratto catastale in aggiunta alla rendita catastale. Nel caso di indicazione mancante, per il calcolo del valore catastale, la rendita catastale dovrà essere moltiplicata con i seguenti moltiplicatori:
- 168: per fabbricati, in categoria catastale A (eccetto categoria catastale A/10); per fabbricati, in categoria catastale C/2, C/6, C/7 (=pertinenze)
- 147: per fabbricati, in categoria catastale B; per fabbricati, in categoria catastale C/3, C/4 e C/5
- 84: per fabbricati, in categoria catastale A/10 e D/5
- 68,25: per fabbricati, in categoria catastale D (eccetto categoria catastale D/5)
- 57,75: per fabbricati, in categoria catastale C/1
Esempio per abitazione principale nel comune di Aldino
Unità abitativa: valore catastale 210.000 x aliquota 0,4% = IMI 840,00 Euro
Pertinenze: 1 garage con valore catastale 12.000 x aliquota 0,4% = IMI 48,00 Euro
IMI in totale (unità abitativa + garage): 888,00 Euro
Importo da detrarre ai sensi della tabella A legge IMI: 888,00 - 699,32 = 188,68 Euro
Ulteriore detrazione per 3° minore: 188,68 - 50,00 = 138,68 Euro
Totale IMI dovuta: 138,68 Euro
- l’IMI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno (il possesso dell’immobile per almeno 15 giorni è computato per intero);
- il versamento è da effettuarsi in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (l’IMI può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno – ossia il Comune può con regolamento stabilire un unico termine di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 16 dicembre);
- il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24;
- non devono essere eseguiti versamenti, qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore a €10.
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Ultimo aggiornamento: 02/07/2025