Comunità comprensoriali
Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.
Le comunità comprensoriali sono 7:
- Comunità comprensoriale Val Venosta
- Comunità comprensoriale Alta Val d'Isarco (Wipptal)
- Comunità comprensoriale Val Pusteria
- Comunità comprensoriale Burgraviato
- Comunità comprensoriale Valle Isarco
- Comunità comprensoriale Salto-Sciliar
- Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina
Nel territorio del comune di Bolzano è il Comune ad esercitare le funzioni amministrative altrove attribuite alle comunità comprensoriali.
Le comunità comprensoriali sono state create con norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (DPR. del 22 marzo 1974, n. 279, articolo 7). La legge provinciale n. 7 del 20 marzo 1991 “Ordinamento delle comunità comprensoriali” disciplina i tratti fondamentali relativi alle competenze e agli organi degli enti. Le comunità comprensoriali perseguono lo scopo di rivalutare aree situate in tutto o in parte in zone montuose e di sostenere misure di tutela dell’ambiente. Esse inoltre sostengono gli interessi comuni del comprensorio e promuovono e coordinano iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico. La Provincia ed i comuni possono delegare alle comunità comprensoriali ulteriori compiti di carattere sovracomunale.
Gli organi delle comunità comprensoriali sono il consiglio, la giunta, il/la presidente ed i revisori dei conti. Le comunità comprensoriali adottano regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'esercizio dei compiti e delle funzioni.
La Provincia mette a disposizione delle comunità comprensoriali importanti mezzi finanziari affinché siano in grado di raggiungere i propri obiettivi e di assolvere ai propri compiti.
I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti d’intesa tra Provincia e Consiglio dei Comuni. Qualora un ente pubblico deleghi ulteriori funzioni alla comunità comprensoriali, è onere del delegante mettere a disposizione i necessari mezzi finanziari.
L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza legale tramite informazioni telefoniche e stesura di pareri.
La vigilanza sulle comunità comprensoriali e la tutela degli organi delle comunità comprensoriali sono esercitate dalla Giunta provinciale. Con l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 è stato abrogato il controllo di legittimità sugli atti delle comunità comprensoriali.
Le comunità comprensoriali sono tuttora tenute a inoltrare annualmente all’Ufficio Vigilanza e consulenza il bilancio di previsione ed il conto consuntivo al fine di poter registrare i dati nella banca dati a ciò preposta, affinché sia possibile monitorare lo sviluppo economico e finanziario di questi enti.
Le comunità comprensoriali possono attivarsi in tutti i settori che presentino carattere sovracomunale, sia sotto il profilo economico, sociale, culturale ed ecologico. In particolare esercitano le seguenti attività:
Servizi sociali
Espletamento di servizi in campo sociale, in base della legge provinciale n. 13 del 30.04.1991. I servizi sociali della comunità comprensoriale offrono una serie di prestazioni di natura sociale ai cittadini / alle cittadine. I servizi con le loro strutture sociali mettono a disposizione delle persone portatrici di handicap, disturbi mentali e problemi di dipendenza ambienti di soggiorno e di lavoro protetti e provvedono a gran parte dell’assistenza sociale di base.
- Distretti sociali: I distretti sociali sono punti di riferimento/ contatto per tutti i cittadini / le cittadine e offrono numerose prestazioni sociali;
- Strutture per persone disabili: hanno la funzione di sostenere lo sviluppo sociale e professionale, la riabilitazione e l’integrazione allo scopo di consentire una maggiore partecipazione possibile alla vita sociale delle persone interessate;
- Strutture socio-psichiatriche: nelle strutture socio-psichiatriche per la riabilitazione lavorativa vengono proposti percorsi formativi differenziati per persone con disturbi della psiche;
- Servizi per bambini e giovani: centri diurni che offrono assistenza sociopedagogica di base e comunità alloggi;
- Consulenza per donne in situazioni di violenza;
- Assistenza economico sociale, e molto altro;
Servizi ambientali
Programmazione e pianificazione dei lavori negli impianti di smaltimento rifiuti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestione degli impianti di smaltimento, consulenza ai comuni membri;
Piste ciclabili
Realizzazione e manutenzione della rete ciclabile sovracomunale, in particolare, pianificazione e costruzione di nuovi tratti di pista ciclabile, nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti già esistenti;
Sviluppo regionale
Sostegno di progetti finanziati per mezzo di contributi dell’Unione europea, per es. Leader II.
La Giunta provinciale ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
Pianta organica
La dotazione organica del personale delle comunità comprensoriali è fissata, su proposta delle stesse, con deliberazione della Giunta provinciale (legge provinciale nr. 6 del 19.5.2015, articolo 8). Con delibera della Giunta provinciale sono stati approvati i piani triennali del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026. Nel rispetto dei limiti quantitativi ivi delineati le comunità comprensoriali posso praticare una autonoma gestione del personale.
Autorizzazione alla deroga dalla proporzionale
La legge provinciale del 18 ottobre 1988, n. 40 in linea con quanto previsto dallo Statuto di Autonomia e dalle norme di attuazione, prevede che i posti del personale delle comunità comprensoriali, siano riservati ai cittadini appartenenti ai tre gruppi linguistici. L’assegnazione dei posti avviene in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall’ultimo censimento, con riferimento all’ambito territoriale dell’ente.
La Giunta provinciale può derogare a tale principio, qualora
- manchino candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e
- esistano urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti nonché
- venga riservato un corrispondente numero di posti a candidati del gruppo linquistico cedente in un'altra qualifica funzionale o gruppo di qualifiche funzionali.
Il recupero dei posti avviene in sede di successiva copertura di posti vacanti. Rimane comunque salvo il rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nell’ambito del numero complessivo dei posti. Per questa deroga dalla proporzionale è richiesta un’autorizzazione da parte della Giunta provinciale.
Indennità degli amministratori
La Giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei Comuni, determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali e ai revisori dei conti. Le indennità sono calcolate in proporzione al numero degli abitanti e secondo i programmi di attività delle comunità comprensoriali.
Finanziamento delle comunità comprensoriali
Il finanziamento delle comunità comprensoriali avviene prevalentemente per mezzo del fondo sociale provinciale, gestito dalla Ripartizione provinciale 24 – Politiche sociali. Inoltre, anche la ripartizione 7 – Enti locali contribuisce al sostegno finanziario delle comunità comprensoriali attraverso lo strumento degli accordi annuali per la finanza locale.
Fondo ordinario (assegnazioni per la copertura delle spese correnti)
Le comunità comprensoriali sono beneficiarie di erogazioni per la copertura delle spese correnti tratte dal fondo ordinario, dotato nell’ambito degli accordi annuali di finanza locale (legge provinciale n. 7 / 1991, articolo 9). L’erogazione degli importi destinati alla copertura delle spese correnti avviene in quattro rate uguali, la prima delle quali viene compiuta di norma entro gennaio e precisamente, sulla base del fabbisogno di cassa avvallato dal tesoriere dell’ente.
Al Comune di Bolzano vengono assegnati importi aggiuntivi in ragione dei compiti amministrativi che altrove vengono esercitati dalle comunità comprensoriale (legge provinciale n. 19/2001, articolo 43).
Finanziamento delle piste ciclabili sovracomunali: gestione, manutenzione
- Gestione e manutenzione delle piste ciclabili
I mezzi finanziari necessari per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate nell’accordo per la finanza locale (legge provinciale n. 17 del 10 agosto 1995, art. 6, comma 3).
La relativa domanda di finanziamento deve essere inoltrata entro il 30 giugno di ogni anno.
- Costruzione delle piste ciclabili
Dal 1° gennaio 2021 il coordinamento e il finanziamento delle piste ciclabili sono di competenza della Ripartizione Mobilità.
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Ultimo aggiornamento: 21/10/2025