Finanziamento dei comuni

Lo Statuto di autonomia fissa all’articolo 80 la competenza legislativa per la finanza locale. La Provincia di Bolzano è cosi responsabile per il finanziamento dei comuni.

I Comuni devono disporre di risorse finanziarie adeguate per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di quelle trasferite e di quelle delegate, nell’interesse delle rispettive comunità locali. Inoltre deve essere possibile una pianificazione pluriennale di interventi.

Il quadro normativo di riferimento è definito dalle leggi provinciali 14 febbraio 1992 n.6 e 11 giugno 1975 n. 27.

L’ammontare complessivo dei finanziamenti, così come la loro ripartizione tra i singoli Comuni, è stabilito annualmente nell’ambito dell’accordo per la finanza locale, sottoscritto dal Presidente della Provincia, dall’Assessore provinciale competente e da una rappresentanza dei Comuni, costituita dal Comitato di coordinamento per la finanza locale. Le funzioni di quest’ultimo sono attualmente svolte dal Consiglio dei Comuni, istituito ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4.

All’interno degli Accordi per la finanza locale sono contenute disposizioni di dettaglio volte a dare attuazione ai principi generali sanciti dalla normativa provinciale.

Le risorse del fondo ordinario sono destinate alla copertura delle spese correnti dei Comuni. Il trasferimento di tali risorse avviene sulla base di parametri che tengono conto sia del fabbisogno finanziario teorico, sia della capacità di ciascun Comune di generare entrate proprie. Le principali fonti di entrata dei Comuni includono la produzione di energia idroelettrica, l’imposta municipale immobiliare (IMI) e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio comunale.

Per quanto riguarda le spese d’investimento, ciascun Comune dispone di un budget annuale, erogato in parte automaticamente e in parte previa presentazione di progetti esecutivi.

È inoltre prevista la possibilità per i Comuni di richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere urgenti e indifferibili, qualora i mezzi propri non risultino sufficienti a garantirne la copertura finanziaria.

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Ultimo aggiornamento: 23/01/2026