Aziende pubbliche di servizi alla persona

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) sono enti pubblici non economici e privi di finalità di lucro, disciplinati dalla Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, intitolata "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona". Tali aziende hanno l’obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare situazioni di disabilità, bisogno o disagio a livello individuale e familiare, attraverso l’erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige operano 30 APSP. In conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, nella sua versione attualmente in vigore, l’elenco ufficiale delle APSP presenti in Provincia è tenuto dall’Ufficio Anziani e distretti sociali.

Sul sito internet della Regione trovate la raccolta aggiornata dei Testi Coordinati delle Leggi e dei Regolamenti Regionali in materia di Ordinamento delle Aziende pubbliche di Servizi alla persona (APSP).

L’Ufficio Vigilanza e consulenza offre consulenza giuridica tramite informazioni telefoniche e la redazione di pareri. L'Ufficio Vigilanza e consulenza è anche responsabile del coordinamento delle attività di controllo da parte della Giunta Provinciale descritte di seguito.

Ai sensi dell’articolo 8/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, i seguenti provvedimenti amministrativi sono soggetti al controllo di legittimità risp. al controllo preventivo di merito da parte della Giunta Provinciale:

  • bilanci d’esercizio;
  • deliberazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori;
  • deliberazioni concernenti la determinazione della retta e della tariffa base;
  • atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili.

La Giunta provinciale può annullare deliberazioni per violazione di legge. Qualora la Giunta provinciale non prenda relativi provvedimenti entro 30 risp. 45 giorni dal ricevimento, le deliberazioni diventano esecutive.

La Giunta provinciale provvede a mezzo di commissario qualora le aziende, sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o non siano in grado di deliberare a causa dell’obbligo di astensione dei componenti del consiglio di amministrazione.

Di seguito le più importanti comunicazioni della Ripartizione 7 in merito alle aziende pubbliche di servizi alla persona:

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Ultimo aggiornamento: 14/05/2025