Autorizzazioni e pareri da parte della Giunta provinciale

Con riferimento ai diversi provvedimenti amministrativi dei comuni compete alla Giunta Provinciale l’autorizzazione nei seguenti settori:

Autorizzazione all'aumento del rapporto dipendenti/abitanti

Il Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 “Determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni” contiene disposizioni per il personale dei comuni per definire la consistenza delle piante organiche dei comuni.
L’articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 stabilisce che i comuni non possono aumentare le attuali piante organiche se superano il seguente rapporto:

  • fino a 500 abitanti, un dipendente ogni 105 abitanti,
  • da 501 fino a 1.200 abitanti, un dipendente ogni 125 abitanti,
  • da 1201 fino a 5.000 abitanti, un dipendente ogni 130 abitanti,
  • da 5.001 fino a 10.000 abitanti, un dipendente ogni 125 abitanti,
  • da 10.001 fino a 50.000 abitanti, un dipendente ogni 120 abitanti,
  • oltre 50.000 abitanti, un dipendente ogni 115 abitanti.

L’articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 prevede le eccezioni per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti il quale è escluso nel calcolo del rapporto dipendenti/abitanti ai sensi dell’articolo 2:

  • personale dei servizi sociali
  • personale del servizio funivie
  • personale occupato esclusivamente nella centrale elettrica del comune
  • personale del crematorio
  • personale del macello
  • personale delle farmacie comunali
  • personale addetto alle pompe funebri limitatamente agli autisti necrofori
  • personale addette al decentramento/quartier
  • personale in comando presso altri enti pubblici
  • personale messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche
  • personale appartenente alle categorie protette
  • personale stagionale
  • personale assunto ai sensi dell’articolo 91, comma 4/bis, e dell’articolo 155, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche
  • personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 167, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche

Il comma 2 stabilisce che non è incluso nel calcolo del rispettivo rapporto dipendenti/abitanti di cui all’art. 2 il personale impiegato del comune che prevede i relativi posti in pianta organica in caso di svolgimento di servizi in forma coordinata sulla base di una convenzione o su incarico di un altro ente pubblico.

Autorizzazione alla deroga del rapporto dipendenti/abitanti

L’articolo 4 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 aprile 2017, n. 15 e l’articolo 12/bis della L.P. n.6/1992 stabiliscono che la Giunta Provinciale può autorizzare i comuni in via eccezionale per oggettive, documentate e motivate esigenze a derogare al rapporto dipendenti/abitanti di cui agli articoli 2 e 3. L’autorizzazione è concessa entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
La richiesta per l’autorizzazione alla deroga del rapporto dipendenti/abitanti deve essere indirizzata alla Ripartizione Enti locali.

Nell’esercizio delle sue funzioni il sindaco può rilasciare due tipi di ordinanze:

Provvedimenti semplici che sono da emettere in base alla legge, allo statuto, ai regolamenti e delle delibere.

I provvedimenti contingibili e urgenti sono emessi dal Sindaco in situazioni imprevedibili, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Secondo l'articolo 62, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), tali provvedimenti possono essere adottati dal Sindaco in vari ambiti, tra cui la sanità e l’igiene, l'edilizia e la polizia locale.

Con l'ordinanza, il Sindaco ha la facoltà di adottare anche metodologie non convenzionali, purché adeguate alla situazione da affrontare. Una caratteristica peculiare delle ordinanze urgenti è che queste possono essere eseguite anche contro la volontà dell'interessato. I costi derivanti dall'esecuzione delle ordinanze sono a carico dell'interessato, senza che sia necessario un intimazione di pagamento da parte del giudice. Tuttavia, affinché tale modalità di riscossione sia valida, è necessario che la nota delle spese, dopo aver sentito gli interessati, venga dichiarata esecutiva dal Presidente della Provincia.

In base all’articolo 62, comma 2, le ordinanze urgenti possono essere adottate dal Sindaco anche per fronteggiare la necessità di interventi urgenti per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale, nonché per prevenire pregiudizi al decoro e alla vivibilità urbana. Particolare attenzione è rivolta alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. In questo ambito, il Sindaco può intervenire anche in materia di orari di vendita (compreso l'asporto) e nella somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ai sensi dell’articolo 62, comma 3, i Comuni hanno la facoltà di adottare regolamenti nelle materie indicate al comma 2, per disciplinare gli interventi in base alle necessità locali.

Pareri della Giunta provinciale su provvedimenti dei comuni

Nei seguenti casi spetta alla Giunta provinciale l’approvazione di un parere su provvedimenti dei comuni, che alla fine sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, della Giunta regionale o con legge regionale:

Il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (LR 2/2018) dispone nell‘articolo 7, che ogni comune può avere un proprio gonfalone e uno stemma, come espressione della sua personalità giuridica e della propria autonomia giuridica. Secondo l’articolo 4 del D.P.G.R. del 12 luglio 1984, n. 12/L, lo stemma è costituito da un disegno contenuto in uno scudo di varia forma e da eventuali ornamenti esterni allo scudo medesimo. I disegni riprodotti devono adeguarsi ai principi informatori dell’araldica ed ispirarsi alla storia e alle particolari caratteristiche de Comune. Lo stemma deve distinguersi da quelli degli altri enti locali dalla Regione. A tale scopo le Giunte provinciali chiederanno alla Regione la relativa dichiarazione di non confondibilità degli stemmi con quelli già depositati presso la Giunta regionale di cui alla raccolta ufficiale ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, del DPGR 12 luglio 1984, n. 12/L.

Il gonfalone è un drappo di dimensioni, foggia e colorazione a discrezione del Comune, disteso per tutta la larghezza su un pennone. Esso riporta la riproduzione dello stemma comunale e la denominazione ufficiale del Comune.

I Comuni che desiderano adottare, modificare o sostituire il proprio stemma o gonfalone devono ottenere l'approvazione del Consiglio comunale mediante apposita deliberazione. Successivamente, la deliberazione deve essere inviata alla Giunta provinciale, accompagnata da tre esemplari a colori e due in bianco e nero (dimensioni 10 x 20 cm), per l'approvazione. L'adozione definitiva avviene da parte della Giunta provinciale, su proposta del Consiglio comunale, previa verifica da parte della Regione. La descrizione e il facsimile dello stemma e del gonfalone approvati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale è responsabile della raccolta ufficiale degli stemmi e gonfaloni comunali.

Il Comune ha la facoltà di disciplinare l'uso del proprio gonfalone e stemma attraverso un regolamento, che stabilisce anche le modalità di concessione del loro uso ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale.

L'uso del gonfalone e dello stemma può essere concesso dal Consiglio comunale a enti e associazioni aventi sede nel Comune, ma tale concessione può essere revocata qualora vengano meno le condizioni che ne giustificano l'uso.

La delimitazione dei confini di un comune è un aspetto di fondamentale importanza per il comune stesso e per la sua popolazione. Per tale motivo, il Codice degli enti locali (LR n. 2/2018) dedica il Capo 5 (articoli 18-32) alle circoscrizioni comunali.

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo, il distacco di frazioni e la denominazione del comune vengono realizzati, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di autonomia, tramite legge regionale, previo coinvolgimento delle popolazioni interessate, secondo la procedura stabilita.

La Giunta regionale può elaborare un programma per la modifica delle circoscrizioni comunali e la fusione di piccoli comuni, previa consultazione delle Giunte provinciali territorialmente competenti e previo consenso dei Consigli comunali coinvolti.

Nel caso in cui i confini tra due o più comuni non siano facilmente individuabili, ad esempio a causa di segni naturali poco distintivi o in caso di incertezze, i Consigli comunali hanno la possibilità di deliberare la determinazione e, se necessario, la rettifica dei confini, concordando le relative modalità.

La determinazione e la rettifica dei confini sono adottate con decreto del Presidente della Regione, sulla base di una deliberazione della Giunta regionale. Se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia, tali atti possono essere delegati al Presidente della Provincia, con il medesimo procedimento di deliberazione da parte della Giunta provinciale.

Nel caso di controversie territoriali tra comuni della stessa provincia o tra comuni che ricadono su territori di più province, e sempre che la disputa non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e consultazione dei Consigli comunali e delle Giunte provinciali interessate.

Segui i nostri aggiornamenti

NEWS - ABO

Ricevi le ultime notizie nella tua casella di posta

Iscriviti

Ultimo aggiornamento: 12/05/2025