Autorizzazione per manifestazioni pubbliche intercomunali

Chiunque intenda svolgere una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico deve munirsi preventivamente di un’autorizzazione.

La natura economica dell’attività è il criterio principale di differenziazione tra la riunione e lo spettacolo pubblico. Solo per gli spettacoli pubblici è necessaria l’autorizzazione da parte del Comune o dell’Amministrazione provinciale. In caso di spettacoli di carattere sovracomunale è competente l’Amministrazione provinciale.
La riunione viene definita come assembramento di persone in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico che perseguono lo stesso obiettivo (per es. protesta).
Per pubblico spettacolo si intende invece un evento organizzato con scopo di divertimento nell’ambito di un’attività economica, limitato ad un certo arco temporale al quale partecipano un gruppo di persone in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Con la legge provinciale del 16.11.2017, n. 18 é stata trasferita ai comuni la competenza per l’autorizzazione di locali di intrattenimento e la competenza per l’autorizzazione di locali nell’ambito del gioco d’azzardo (sale giochi).

Il night-club può venire definito come un esercizio pubblico di ristorazione la cui attività si svolge prevalentemente nelle ore serali e notturne e la cui attrattiva principale, a differenza di altri esercizi di ristorazione come la discoteca e il ristorante, consiste in un programma di intrattenimento che prevede musica dal vivo, striptease show o table-dance. Ai sensi del DPP n. 213/1.4 gli orari di apertura comprendono le ore 22.00 – 05.00 e l’accesso è consentito ai maggiori di 18 anni.

Una discoteca invece è un esercizio pubblico di ristorazione, nel quale si svolgono regolarmente manifestazioni danzanti, dove la musica per ballare di regola non viene diffusa dal vivo, ma con l’aiuto di supporti elettronici da parte dei disc-Jockeys attraverso impianti di amplificazione. Ai sensi del DPP n. 213/1.4 gli orari di apertura comprendono le ore 22.00 – 03.30 e l’accesso è consentito ai maggiori di 16 anni.

Sale giochi sono esercizi pubblici, nei quali vengono offerti vari tipi di congegni di gioco e videogiochi; devono essere messi a disposizione però anche altre tipologie di giochi meccanici (articolo 4 del Decreto Direttorile dell’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 in combinazione con l’articolo 2, comma 3 del Decreto Direttorile 18.01.2007)).
Questo significa che, ai sensi delle direttive dell’amministrazione statale dei monopoli, in una sala giochi devono essere installati, accanto ai congegni con vincita in denaro ai sensi dell’articolo 110, comma 6 e 7, anche varie altre tipologie di giochi (per esempio gioco di biliardo, flipper etc.).
Il gioco con apparecchi con vincita di denaro è vietato ai minori di 18 anni.

Sale bingo, Punti di raccolta gioco (Agenzie di scommesse e negozi di gioco) ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S

Queste licenze riguardano l’autorizzazione di sale bingo ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, nonché l’autorizzazione di punti di raccolta gioco, cioè di pubblici esercizi per la raccolta delle scommesse, denominate come agenzie di scommesse oppure negozi di gioco e“corner” per scommesse sportive ed ippiche di cui all’articolo 38 comma 2 (scommesse sportive) e comma 4 (scommesse sportive ippiche) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Queste vengono rilasciate ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., in base ad una rispettiva concessione da parte dell’amministrazione statale dei monopoli (vedi anche decreto dell’Amministrazione statale dei monopoli del 22.1.2010 e rispettiva circolare del 16 giugno 2010, prot. n. 2010/21055/Giochi/ADI).

Sale dedicate

Le cosiddette “sale dedicate” vanno autorizzate ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S.
Trattasi dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n. 773, denominati VLT- Videoterminali in locali dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.110, comma 6 R.D. 18.6.1931 n. 773 ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del decreto dell’Amministrazione autonoma monopoli di Stato del 22.01.2010 e dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto legge del 25 marzo 2010, n. 40 (modificato con legge di conversione n. 73/2010).
Questa autorizzazione viene rilasciata in base ad una concessione da parte dell’amministrazione statale dei monopoli.

Tutela dei minori

Ai minori di 18 anni è vietato l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi (articolo 7, comma 8 D.L. n. 158/2012).

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Ultimo aggiornamento: 26/08/2025