Pareggio di bilancio
Il principio del pareggio di bilancio è uno degli aspetti fondamentali della contabilità finanziaria, e la sua applicazione è regolata da diverse normative in Alto Adige, in particolare dallo Statuto di Autonomia e dalla legislazione provinciale.
Il sistema finanziario e contabile della Provincia autonoma di Bolzano, in conformità con il suo Statuto di Autonomia e la legislazione provinciale, è caratterizzato da una serie di principi e regole che mirano a garantire il pareggio di bilancio e a regolare i flussi finanziari tra la Provincia, i comuni e gli enti locali. Ecco una sintesi delle principali normative:
Principio del pareggio di bilancio (Articolo 81 della Costituzione):
L'articolo 81 della Costituzione italiana riguarda il bilancio dello Stato e stabilisce il principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese pubbliche.
Modifiche al principio del pareggio di bilancio (Legge costituzionale n. 1 del 2012):
In seguito alla legge costituzionale n. 1 del 2012 – il principio del pareggio di bilancio è stato esteso anche agli enti territoriali (cioè Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), tramite le modifiche agli articoli 117 e 119.
La riforma del 2012 ha introdotto un principio generale, secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni (quindi anche gli enti locali) devono rispettare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito.
Coordinamento della Finanza Pubblica (Articolo 79 dello Statuto di Autonomia):
- Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- Le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli Enti Locali):
- Articolo 162, comma 6: stabilisce che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Decreto Ministeriale del 1° agosto 2019:
- In seguito al decreto ministeriale del 1° agosto 2019, il risultato di fine esercizio in termini di competenza è stato suddiviso in tre equilibri distinti:
- Risultato di competenza
- Equilibrio di bilancio
- Equilibrio complessivo
- Questo ha comportato una modifica dei prospetti del quadro generale riassuntivo e dell’equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, rendendo più chiara la gestione dei fondi e l’equilibrio complessivo del bilancio.
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Ultimo aggiornamento: 14/05/2025